(redazione) Dal 1° gennaio gli uffici del Comune, dello Stato Civile e dell’Anagrafe, potranno rilasciare ai cittadini i certificati solo per uso privato. Dal 1° gennaio 2012, i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e devono riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Questa nuova disposizione normativa comporta che per i certificati anagrafici (Residenza, Stato di amiglia, Contestuali, Esistenza in vita, ecc.) è previsto il pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria, cioè euro 14,62 + 0,52 per ciascun documento. Si ricorda ai cittadini la possibilità di utilizzare lo strumento dell'autocertificazione che ha lo stesso valore legale dei certificati, ma che non ha costi a carico del cittadino (nessuna imposta di bollo, né diritti di segreteria) e non è necessaria l'autenticazione della firma. Cos'è l'autocertificazione Il Dpr 445 del 28 dicembre 2000 ha previsto che, nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono, si possano presentare apposite dichiarazioni in sostituzione dei certificati (cosiddette "autocertificazioni"). Il Decreto prevede che le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che siano attestati in documenti già in loro possesso, o che comunque essi stessi siano tenute a certificare, ma devono accettare le dichiarazioni o acquisire i dati direttamente presso l'amministrazione che li detiene facendosi indicare dall'interessato gli elementi necessari. Cosa si può dichiarare Si può usare la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. N.B.: i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. Certificati che NON possono essere sostituiti da dichiarazione: - medici; - sanitari; - veterinari; - di origine; - di conformità CE; - di marchi; - di brevetti. Chi può dichiarare • cittadini italiani e dell'Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea; • cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall'amministrazione pubblica, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali. Casi particolari - minori, interdetti, inabilitati • MINORI: può dichiarare chi ne esercita la patria potestà o il tutore; • INTERDETTI: può dichiarare il tutore; • INABILITATI E MINORI EMANCIPATI: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore; • CHI NON SA O NON PUO' FIRMARE deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale; • CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI TEMPORANEO IMPEDIMENTO per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. Come si presenta Si sottoscrive semplicemente la dichiarazione e la si presenta o la si trasmette via posta, fax o e-mail; in quest'ultimo caso è necessaria la firma digitale o pec. La firma non va autenticata né va allegata copia del documento di identità del dichiarante. Validità Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono: • per i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni è illimitata; • per i restanti certificati è di 6 mesi (o più se previsto da leggi o regolamenti). Modulistica MODULI PER DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE Normativa di riferimento • D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in G.U. n. 42 del 20 Febbraio 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa ". • Circ. del Ministero di grazia e giustizia del 22 febbraio 1999 "Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle certificazioni amministrative". • Circ. del Ministero dell'interno del 2 febbraio 1999 "Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative". • D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative". • L. n. 127 del 15 maggio 1997 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo". • L. n. del 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti". |